Corte di Giustizia dellUnione Europea (Grande Sezione) 14 marzo 2017 C?157/15 et C?188/15

Calogero Massimo Cammalleri

Abstract


Corte di Giustizia dellUnione Europea (Grande Sezione) 14 marzo 2017 C?157/15

Rinvio pregiudiziale Politica sociale Direttiva 2000/78/CE Paritdi trattamento Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali Regolamento interno di unimpresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa Discriminazione diretta Insussistenza Discriminazione indiretta Divieto posto ad una dipendente di indossare il velo islamico

Larticolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la paritdi trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di unimpresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale direttiva.

Siffatta norma interna di unimpresa privata puinvece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dellarticolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che lobbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalitlegittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralitpolitica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalitsiano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare.

Corte di Giustizia dellUnione Europea (Grande Sezione) 14 marzo 2017 C?188/15

Rinvio pregiudiziale Politica sociale Direttiva 2000/78/CE Paritdi trattamento Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dellattivitlavorativa Nozione Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico

Larticolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la paritdi trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devessere interpretato nel senso che la volontdi un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano piassicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non puessere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dellattivitlavorativa ai sensi di detta disposizione.


Parole chiave


discriminazione: dirsciminazione religiosa; discriminazione di genere;

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Riferimenti bibliografici


Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000

Articles L. 1132-1 and L. 1133-1 of the code du travail (La­bour Code), by Law No 2008-496 of 27 May 2008 (France)

Article 10(1) of the ECHR

Law to combat discrimina­tion and amending the Law of 15 February 1993 establishing a Centre for Equal Oppor­tunities and Combating Racism (Belgium)


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