Tribunale di Sciacca - sezione lavoro Ord. 17 marzo 2013, dr Cucinella AF contro LFS

Calogero Massimo Cammalleri

Abstract


Lavoro (controversie) licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 giudizio instaurato successivamente nuovo rito - applicabilit*

Lavoro (rapporto) licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 giudizio instaurato successivamente art. 18 nuovo testo applicabilit esclusione.*

Lavoro (rapporto) svolgimento di altra attivitlavorativa in in CIG attitudine automatica e autonoma a pregiudicare situazioni giuridiche soggettive riferibili al datore di lavoro esclusione - giusta causa di licenziamento - non sussiste - qualifica di operaio generico rilevanza - estraneitdel fatto stesso al rapporto di lavoro rilevanza.*

Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorchil licenziamento si sia perfezionato in data anteriore.*

Al licenziamento illegittimo intimato prima dell'entrata in vigore della legge 92, si applica la disciplina previgente poichle conseguenze giuridiche che discendono dal vizio di un atto vanno individuate in base alla normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto e poich trattandosi di tutela sostanziale, le modifiche legislative non possono avere effetto retroattivo.

La prestazione da parte del lavoratore in pendenza del trattamento di integrazione salariale di altre attivitremunerate da parte di un lavoratore che riveste la qualifica di operaio generico - mentre determina un vulnus all'ente previdenziale, si deve escludere viceversa che abbia attitudine automatica e autonoma a pregiudicare situazioni giuridiche soggettive riferibili al datore di lavoro, il quale, rispetto all'ente erogatore, un mero adiectus solutionis causa, per cui, tenendo conto della estraneitdel fatto stesso al rapporto di lavoro e dovendosi escludere la sussistenza di alcun particolare rapporto fiduciario - non integra gli estremi della giusta causa di licenziamento


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