Tribunale di Piacenza- sezione lavoro Ord. 16 gennaio 2013, dr Picciau RCC contro MB s.r.l.

Calogero Massimo Cammalleri

Abstract


Lavoro (controversie) impugnazione di licenziamento nuovo rito ex l. n. 92 del 2012 facoltativit esclusione- rinuncia alla fase sommaria ammissibilit*

Lavoro (controversie) impugnazione di licenziamento nuovo rito ex l. n. 92 del 2012 rinuncia alla fase sommaria conseguenze applicazione analogica art. 4 del d. lgs n. 150 del 2011 (semplificazione dei riti) integrazione degli atti separazione delle domande.*

Benchil rito previsto dalla legge Fornero non sia facoltativo, non sussistono limiti di ordine legale, nell'ambito dello stesso rito, alla rinuncia alla fase sommaria, attesocchl'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro ad una sollecita definizione del processo inerente ai licenziamenti con tutela ex art. 18 st. lav. e quello pubblico alla sollecita definizione di tali processi non viene menomato. *

Nel caso di rinuncia concorde alla fase sommaria del giudizio introdotto con il nuovo rito dei licenziamenti e di compresenza di domande diverse il giudice deve separare i processi e contestualmente fissare distinte udienze ex art. 420 c.p.c.


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Riferimenti bibliografici


[cmc], Indisponibilità del rito e rinuncia alla fase sommaria. (nota breve a Tribunale di Piacenza- sezione lavoro Ord. 16 gennaio 2013, dr Picciau RCC contro MB s.r.l.)

Cammalleri, Sul nuovo rito dei licenziamenti e una proposta di modifica, http://www.temilavoro.it/index.php/tml/article/view/33 in temilavoro.it, Vol. 4, N° 1 (2012) e ivi autori citati.


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