Tribunale di Palermo - sezione lavoro Ord. 11 aprile 2013, dr Soffientini MM contro GS

Calogero Massimo Cammalleri

Abstract


Lavoro (controversie) area della tutela obbligatoria - licenziamento orale intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 - giudizio instaurato successivamente nuovo rito - applicabilit*

Lavoro (rapporto) licenziamento orale intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 giudizio instaurato successivamente art. 18 nuovo testo applicabilit esclusione.*

Lavoro (controversie) lavoro irregolare differenze retributive connesse all'accertamento della natura del rapporto - inammissibilit*

Lavoro (controversie) area della tutela obbligatoria - licenziamento orale intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 mera domanda di condanna al pagamento dell'indennitex art. 8 della l. n. 604 del 1966 irrilevanza offerta della prestazione necessit invito alla reintegrazione insufficienza domanda giudiziale di pagamento dell'indennitrisarcitoria irrilevanza conseguenze carenza di interesse ad agire rigetto nel merito .*

Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorchil licenziamento si sia perfezionato in data anteriore e ancorchsia assoggettato alla tutela obbligatoria. *

L'inefficacia del licenziamento privo del requisito della forma scritta non comporta l'automatico riconoscimento, in capo al prestatore di lavoro, del diritto alla corresponsione delle retribuzioni non percepite in seguito alla interruzione di fatto del rapporto contrattuale. Poichnon integrano costituzione in mora accipiendi nl'impugnazione del licenziamento con la richiesta stragiudiziale di essere reintegrato, nla domanda giudiziale di condanna all'indennitex art. 8 della legge n.604 del 1966 quest'ultima domanda deve essere rigettata. *

La domanda del ricorrente, con riferimento all'accertamento presupposto della natura subordinata del rapporto, volta alla corresponsione delle differenze retributive, deve esser dichiarata inammissibile, atteso che l'art. 1, comma 48 dispone che con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo (salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi)


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Riferimenti bibliografici


[cmc], Prime osservazioni in tema di rapporti tra tutela obbligatoria e rito speciale dopo la legge n. 92 del 2012 (breve nota a Tribunale di Palermo - sezione lavoro Ord. 11 Aprile 2013, dr Soffientini MM contro GS)


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