Tribunale di Bologna, ordinanza del 15 ottobre 2012
Art. 18 comma 4 nuovo testo st. lav. su insussistenza del fatto
Abstract
La insussistenza del fatto contestato deve interpretarsi come fatto giuridico, inteso come il fatto globalmente accertato, nell'unicum delle sue componenti oggettiva e soggettiva, dovedosi correlativamente escludere che essa sia riferibile al solo fatto materiale, posto che tale interpretazione sarebbe palesemente in violazione dei principi generali di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto.*
La disciplina applicabile al licenziamento disciplinare illegittimo consegue alla gravitdel fatto, infatti, la recente riforma dell'art. 18 St. Lav. prevede che il giudice ordini la reintegrazione nelle ipotesi di licenziamento illegittimo anche allorchil fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili.*
* massime a cura della redazione
Parole chiave
Full Text
PDFRiferimenti bibliografici
Lavoro (rapporto) – licenziamento per giusta causa – lieve insubordinazione – illegittimità del licenziamento – sussiste.
Licenziamento disciplinare illegittimo - art. 18 st. lav. nuovo testo – mancanaza di gravità – rilevanza – – conÂseguenze - insussistenza del fatto – reintegrazione.