Corte di Cassazione – Sez. lav. Sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212
Abstract
*Giustificato motivo oggettivo - procedura di conciliazione obbligatoria – termine per la trasmissione della convocazione – licenziamento intimato dopo la scadenza del termine - illegittimitÃ
In tema di procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 come modificato dalla l. n. 92 del 2012, il termine di sette giorni di cui al comma 3 del citato art. 7, entro il quale la DTL deve trasmettere al datore di lavoro e al lavoratore la convocazione per l'incontro innanzi alla commissione provinciale di conciliazione, si intende rispettato, secondo un'interpretazione letterale della disposizione, con l'invio di detta convocazione; ne consegue l'illegittimità per violazione procedurale del licenziamento intimato quando la convocazione in questione sia stata inviata entro il predetto termine, ancorché essa sia stata ricevuta dal datore di lavoro olÂtre il richiamato limite temporale.
*Dismissals for objective reasons – compulsory conciliation procedure – seven day term to post the notice – the notification of a decision to dismiss after the expiring of the deadÂline – illegal procedure - unlawful dismissal
In the matter of conciliation procedure under article 7 of the law 604 of 1966 as amended by law 92 of 2012, the DTL local committee of work issues have to convene the employer and the worker within the deadline of seven day referred to cause 3 of the article 7. In according of litÂeral interpretation, the term is observed when the DTL send the notice of meeting before the deadline even if the communication is received by the recipient after the unlawful dismissal.