Dal «JOBS ACT» al «Decreto Dignità»: Osservazioni critiche sulla proroga del contratto a termine
Abstract
Abstract-The article analyses the extension of the term in the fixed-term contract in the framework of Legislative Decree n. 81/2015, both before and after the changes enacted by the l. n. 96/2018 (so-called Decreto Dignità, Dignity Decree). It lacks a specific rule concerning the form that the extension’s agreement has to have. Therefore, the author outlines the reasons why the written is required for the validity of such a deal. Moreover, this, especially in the cases where the term’s extension does not require a justification. That conclusion comes from a systematic interpretation of the rules established by the articles 21 ff., of the Legislative Decree no. 81/2015. Consequently, because the written-form is a measure to protect the weakest part against the risk of the abuse deriving from the repetition of the fixed-term contracts, it ought to be mandatory at least in compliance with the requirement of the effectiveness of the anti-abuse measures required by EU law.
Riassunto - Il contributo analizza la disciplina sulla proroga del contratto a tempo determinato nell’assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2015, prima e dopo le modifiche apportate dalla l. n. 96/2018 (c.d. «Decreto Dignità»). Muovendo dall’assenza di univoche previsioni in ordine alla forma che deve rivestire la proroga, vengono messe in evidenza le ragioni che inducono a ritenere indispensabile la sua comunicazione per iscritto ai fini della validità dell’atto, specialmente nelle ipotesi in cui il prolungamento del termine di durata del contratto non richieda una giustificazione. Tale vincolo viene ricavato da una interpretazione sistematica della disciplina dettata dagli artt. 21 e ss., d.lgs. n. 81/2015, rilevandosi come l’obbligo di forma scritta costituisca una misura di protezione del contraente debole contro il rischio di abusi derivanti dalla successione di rapporti a termine, la cui adozione si rende pertanto necessaria al fine di garantire l’effettività e la capacità delle misure di prevenzione imposte dal diritto eurounitario.
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